(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Umbria n. 51 del 1° dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge  persegue  l'obiettivo  di  assicurare la
qualita'  della  vita  dell'anziano,  favorendo la sua permanenza nel
proprio   contesto  di  vita,  salvaguardandone  l'individualita',  i
rapporti  familiari  e  le  relazioni  sociali,  prevedendo strumenti
idonei  ad  evitare  istituzionalizzazione e ricoveri impropri. A tal
fine  le  aziende  sanitarie  locali  (A.S.L.)  devono  rafforzare il
sistema di assistenza territoriale mediante un'articolata offerta dei
servizi  deputati  a facilitare la deospedalizzazione, ad impedire il
ricovero  improprio  e  a sollevare le famiglie dall'eccessivo carico
assistenziale, devono privilegiare l'assistenza domiciliare integrata
(ADI)  e  definire  a  livello  distrettuale i percorsi assistenziali
personalizzati   sulla   base   delle  indicazioni  delle  unita'  di
valutazione geriatrica e dei medici di medicina generale.