(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51 del 1° dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge persegue l'obiettivo di assicurare la qualita' della vita dell'anziano, favorendo la sua permanenza nel proprio contesto di vita, salvaguardandone l'individualita', i rapporti familiari e le relazioni sociali, prevedendo strumenti idonei ad evitare istituzionalizzazione e ricoveri impropri. A tal fine le aziende sanitarie locali (A.S.L.) devono rafforzare il sistema di assistenza territoriale mediante un'articolata offerta dei servizi deputati a facilitare la deospedalizzazione, ad impedire il ricovero improprio e a sollevare le famiglie dall'eccessivo carico assistenziale, devono privilegiare l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e definire a livello distrettuale i percorsi assistenziali personalizzati sulla base delle indicazioni delle unita' di valutazione geriatrica e dei medici di medicina generale.